Nuova legge regionale campana sulla raccolta dei tartufi 27-06-2011
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 27 GIUGNO 2011
“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 2006, N. 13 (DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O
CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
TARTUFIGENI) E 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE
CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 – Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli
ecosistemi tartufigeni)
1. La legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi
tartufigeni), è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole “dieci mesi.” sono aggiunte le seguenti
“E’ fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa
iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente.”;
b) il comma 5 dell’articolo 6 è così sostituito:
“5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite
massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se
il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3, comma 7,
ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 5. “;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
c) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del
tartufo prevista dall’articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore
ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati,
se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la
riproduzione del tartufo, anche di singole specie.”;
d) al comma 1 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
“f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori
riconosciute previste dall’articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento,
se presenti.”;
e) al comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
“f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti
sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di
altri animali che possono arrecare danno alle tartufaie naturali. “;
f) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all’attuazione della
presente legge è istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste il
“Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania”. Al
Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della commissione consiliare
permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche
provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei
raccoglitori previste all’articolo 10, nonché funzionari tecnici delle competenti
strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a regolamentare la
composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al Tavolo è
a titolo completamente gratuito.”;
g) il comma 3 dell’articolo 9 è così sostituito:
“3. Il rilascio dell’autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le
generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del
richiedente.”;
h) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 è così sostituita:
“h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla
fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all’articolo
7;”;
i) alla lettera m) dell’articolo 14 le parole “a norma degli articoli 515 e 516 del
codice penale” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi della normativa vigente.”.
Art.2
(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 – Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2011)”
1. La legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria
regionale 2011) è così modificata:
a) il comma 46 dell’articolo 1 è sostituito dai seguenti:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
“46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l’impiego
del predetto personale per:
a) la realizzazione dei progetti a valere sulla programmazione unitaria;
b) le attività di antincendio boschivo (AIB) attuate, a far data dalla emanazione del
decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara il periodo di massima
pericolosità e fino alla conclusione del predetto periodo, nel rispetto di quanto
indicato dal Piano dell’antincendio boschivo per la Regione Campania (anno 2011)
e a valere sulla UPB 1.74.174 nei limiti delle risorse disponibili derivanti
dall’applicazione del comma 257 del presente articolo e dal previo accantonamento
delle risorse necessarie al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori a
tempo indeterminato;
c) lo svolgimento di attività di prevenzione, coerenti con il Piano di forestazione
approvato, autorizzate dalla Giunta regionale in presenza dell’accertata
disponibilità di risorse aggiuntive.
46 bis. E’ rinviata alla contrattazione decentrata l’organizzazione del lavoro per
l’attuazione dei progetti e delle attività di cui al comma 46, lettere a) e b), e la
distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. 1
Comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g), h) e i).
Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13: “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”.
Art. 6: “Modalità di ricerca e raccolta”.
“1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore,
detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età
non superiore a dieci mesi.
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo
scavo tra le pietre di piccole zappe.
4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del
cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi
sono subito riempite con la stessa terra rimossa.
5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2
chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell’articolo 3”.
Art. 7: “Calendario ed orario di ricerca e raccolta”.
Comma 3: “3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui
all’articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali
limitati, in relazione all’andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli
ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali”.
Art. 8: “Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo”.
“1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la
tutela del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto in materia designato dall’assessore provinciale all’agricoltura e foreste;
c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in
ambito provinciale;
d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell’assessorato regionale
all’agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;
e) un funzionario dell’amministrazione provinciale designato dall’assessore provinciale
all’agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della commissione.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) valuta l’idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all’articolo 9;
b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all’articolo 4;
c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell’articolo 5;
d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui
all’articolo 7;
e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s’intende regolarmente costituita
anche con designazioni parziali.
4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione,
utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per l’applicazione della presente legge”.
Art. 9: “Autorizzazione alla raccolta”.
Comma 3: “3. Il rilascio dell’autorizzazione, a cura della provincia di cui al comma 1, è
documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare”.
Art. 14: “Divieti”.
Comma 1, lettere h) e m): “h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto
non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale”.
Note all’art. 2
Comma 1, lettere a).
Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.
Art. 1, comma 46: “46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto
di lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l’impiego del
predetto personale per la realizzazione di progetti finanziati a valere sulla programmazione
unitaria”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
Si pubblica di seguito il testo degli articoli 6, 7, 8, 9, e 14 della legge regionale 20 giugno 2006,
n. 13 (“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”), così come risulta modificato dalla legge
regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell’art. 8 del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato degli articoli 6, 7, 8, 9 e 14 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13
(Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni).
Art. 6
Modalità di ricerca e raccolta.
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto
anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non
superiore a dieci mesi. E’ fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa
iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente.
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo
tra le pietre di piccole zappe.
4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed
è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito
riempite con la stessa terra rimossa.
5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due
chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi
volontari previsti dall’articolo 3, comma 7. ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 5.
Art. 7
Calendario ed orario di ricerca e raccolta.
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto ed è
limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta.
2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi
dall’approvazione della presente legge.
3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo 8,
possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione
all’andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a
specifiche e motivate situazioni locali.
3 bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista
dall’articolo 8, possono disporre. per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo
biologico, anche in ambii territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che
permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie.
4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 8, possono disporre, al fine di
evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o
più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.
5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta
disposte ai sensi dei commi 3 e 4.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
Art. 8
Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo.
1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela
del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto in materia designato dall’assessore provinciale all’agricoltura e foreste;
c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in ambito
provinciale;
d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell’assessorato regionale
all’agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;
e) un funzionario dell’amministrazione provinciale designato dall’assessore provinciale all’agricoltura e
foreste, con funzioni di segretario della commissione.
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori riconosciute previste
dall’articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento, se presenti.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) valuta l’idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all’articolo 9;
b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all’articolo 4;
c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell’articolo 5;
d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui all’articolo 7;
e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede.
f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti sul territorio provinciale,
interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di altri animali che possono arrecare danno alle
tartufaie naturali.
3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s’intende regolarmente costituita anche con
designazioni parziali.
4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione, utilizzando
a tal fine le risorse rese disponibili per l’applicazione della presente legge.
5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all’attuazione della presente legge è
istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste il “Tavolo regionale di collegamento per
la tutela del tartufo in Campania”. Al Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della
commissione consiliare permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche
provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei raccoglitori previste all’articolo
10, nonché funzionari tecnici delle competenti strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale
provvede a regolamentare la composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al
Tavolo è a titolo completamente gratuito.
Art. 9
Autorizzazione alla raccolta.
1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di
idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.
2. L’esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo,
degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e
commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. Il rilascio dell’autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la
fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del richiedente.
4. Il tesserino di cui al comma 3 è conforme ad un modello tipo, predisposto dalla Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ha valore su tutto il territorio
nazionale.
5. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l’esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di
ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
6. Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di autorizzazione
rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011
7. L’età minima dei raccoglitori che possono ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in
anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona
abilitata.
8. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio successivo a
cura dell’ente di competenza che ha provveduto al rilascio.
9. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà
o comunque da essi condotti.
10. Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. In tale registro
sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui
all’articolo 16, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini
amministrativi.
Art. 14
Divieti.
1. Sono in ogni caso vietati:
a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dall’articolo 7;
b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di cui
al comma 3 dell’articolo 6;
c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all’articolo 9;
d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate di cui al comma 5 dell’articolo 3 da parte di raccoglitori non
aventi diritto;
f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei
competenti uffici della Giunta regionale;
g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta,
così come stabilito dal calendario di cui all’articolo 7;
i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
previste dall’articolo 2 della legge n. 752/1985 e successive modifiche. In caso di dubbio o contestazione,
l’accertamento delle specie è svolto da uno degli enti elencati all’articolo 2 della legge n. 752/1985 e
successive modifiche o da quelli individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell’articolo
2;
l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e
conservati;
m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non
costituisca reato ai sensi della normativa vigente.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 40 del 28 Giugno 2011