Decalogo dello sciatore e regolamento

Ing. Marzio Giannoni e C. S.a.s.

REGOLAMENTO

Gli utenti del complesso turistico sportivo, sono tenuti a conoscere e rispettare le Disposizioni per i viaggiatori, il Decalogo dello sciatore ed il presente Regolamento della “ing. Marzio Giannoni e C. S.a.s.”, tutti esposti presso la biglietteria ad alla partenza delle seggiovie.

– E’ vietato utilizzare le piste di sci a piedi, con bob, slittini e similari.

– Chiunque, scia a suo rischio e pericolo.

– Chi incorre in un infortunio è tenuto a rivolgersi e denunciare l’incidente al Soccorso Piste o personale addetto agli impianti e Guardia Medica Turistica.

– Per cause atmosferiche particolari, non è consentita la manutenzione diurna delle piste.

– Il biglietto non è rimborsabile neanche parzialmente per nessun motivo né sostituibile in caso di smarrimento.

– Non è assicurato il funzionamento di tutti gli impianti.

– Interruzioni o limitazioni del servizio dovute a condizioni atmosferiche avverse, scarso innevamento o guasto di qualche impianto non danno diritto ad alcun rimborso.

– Proteggere il biglietto da fonti di calore, campi magnetici e non piegarlo.

– Il biglietto è personale, non cedibile ed è valido se è chiuso correttamente con il laccetto alla zippo del viaggiatore per tutta la sua durata.

– Il personale addetto ritira il biglietto per cattiva conservazione ed irregolare validità dello stesso.


Prevenzione degli infortuni nello sci (C. 1051 e abb.)

TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO ESTRATTO DELLA L. 363 DEL 24/12/2003

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

CAPO III
(Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili).

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni 14).

1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 150.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni. Per l’esercizio dell’attività di normazione tecnica possono essere stipulate apposite convenzioni con l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 100.000.

5.Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ART. 9.

(Comportamento degli sciatori).

1. Gli sciatori ed i frequentatori delle piste da sci e degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 3, quelle impartite dai gestori e la segnaletica posta sulle piste, nelle stazioni di partenza ed in quelle di arrivo degli impianti.

2. Gli sciatori devono in ogni caso comportarsi con prudenza, perizia e diligenza onde evitare danni a persone e cose, intralcio agli altri sciatori o pericoli per l’incolumità altrui.

3. Le regioni ed i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza ed il miglior utilizzo delle piste e degli impianti.

ART. 10.

(Velocità).

1. Gli sciatori devono adottare una velocità congrua rispetto alle proprie capacità, alla difficoltà del tracciato, alle condizioni del terreno ed a quelle meteorologiche.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti.

ART. 11.

(Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

ART. 12.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

ART. 13.

(Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

ART. 14.

(Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi od in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

ART. 15.

(Soccorso).

1. In caso di sinistro l’utente deve prestare l’assistenza occorrente agli eventuali infortunati.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità agli altri soggetti coinvolti.

3. Il comma 2 si applica anche ad eventuali testimoni.

ART. 16.

(Transito e risalita)

1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 9, comma 2, e 17, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile protetta o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque deve avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle emanate dal gestore dell’area sciabile protetta.

ART. 17.

(Mezzi meccanici).

1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

ART. 18.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo).

1. Il concessionario ed il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo devono munirsi di appositi sistemi elettronici o elettromagnetici per la ricerca di sepolti in valanga.

3. Quanto previsto nei commi 1 e 2 deve essere indicato sul titolo di esercizio e su cartelli apposti nelle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.

ART. 20.

(Snowboard).

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori sono estese anche a coloro che praticano lo snowboard.

ART. 21.

(Soggetti competenti per il controllo).

1. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.


DECALOGO DELLO SCIATORE 1967

RIV.DIR.SPORT. 1967,151

1) Ogni sciatore deve regolarsi in modo da rispettare il pari diritto degli altri sciatori, anche meno esperti, all’uso delle piste e campi di neve e non creare pericoli o danni a persone o cose;

2) Gli sciatori, in ogni circostanza, e anche in allenamento, devono sempre avere il controllo dei propri sci e tenere una velocità conforme alle proprie capacità tecniche e alle condizioni generali della pista;
3) In caso di assoluta necessità, lo sciatore deve frenare anche lasciandosi cadere; il rischio e le conseguenze del sorpasso sono a carico di chi lo segue, salvo che il sorpassando, da fermo, si metta improvvisamente in moto;

4) Il grido “Pista!” non attribuisce alcun diritto di precedenza;

5) Se uno sciatore si ferma e cade, in strettoie o piste obbligate di bosco, deve lasciare libero o cercare di liberare immediatamente il transito;

6) Se due sciatori scendo lungo piste, o tracciati, che si incrociano, devono evitarsi tenendo entrambi la propria destra;

7) Ogni sciatore, allorché intende sostare, deve spostarsi sui bordi della pista, sopratutto se questa e questa sia di limitata larghezza. E’ vietato sostare volontariamente nelle strettoie, sotto i dossi e in tutti i punti in cui sia scarsa visibilità di chi sopravviene;

8) Ogni sciatore deve usare cinghiette di sicurezza, onde impedire lo stacco degli sci;

9) Tutti gli sciatori devono rispettare i segnali di circolazione che si trovano sulle piste o campi di neve;

10) Gli sciatori che risalgono a piedi la pista devono tenersi sui bordi della stessa. Non è consentita la risalita nei passaggi stretti

CHIARIMENTI AL DECALOGO DELLO SCIATORE 1973

IN RIV. DIR. SPORT. 1973, 278.

Regola 0:LO SCI È UNO SPORT E COME TUTTI GLI SPORT COMPORTA

CERTI RISCHI E CERTE RESPONSABILITÀ DI CARATTERE CIVILE E

PENALE.

Regola 1: RISPETTO PER GLI ALTRI. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o da provocare danno.

Regola 2: PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali del tempo.

Regola 3: SCELTA DELLA DIREZIONE. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo  di collisione con lo sciatore a valle.

Regola 4: SORPASSO. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

Regola 5: ATTRAVERSAMENTO INCROCIO. Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa un terreno un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.

Regola 6: SOSTA. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

Regola 7: SALITA. Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità.

Regola 8: RISPETTO DELLA SEGNALETICA. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.

Regola 9: IN CASO DI INCIDENTE. Chiunque deve presentarsi per il soccorso in caso di incidente.

Regola 10: IDENTIFICAZIONE. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

REGOLE DI COMPORTAMENTO F.I.S. PER LO SCIATORE

(REG.FIS ED. 1990)

Regola n.1 – Avere riguardo degli altri – Ogni sciatore deve comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e danneggiare gli altri o provocare danni.

Regola n.2 – Padronanza della velocità e del modo di sciare – Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni della pista, della neve, alle condizioni atmosferiche e alle condizioni di affollamento.

Regola n.3 – Scelta della traiettoria – Lo sciatore che viene da tergo, per la sua posizione dominante, ha la possibilità di scegliere la traiettoria da seguire, pertanto deve effettuare la propria discesa in modo tale da non mettere in pericolo lo sciatore che lo precede.

Regola n.4 – Sorpasso – Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

Regola n.5 – Inserimento in pista e partenza dopo una sosta – Lo sciatore che si mette su una pista deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri.

Regola n.6 – Sosta su una pista – Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità.

Regola n.7 – Salita e discesa a piedi – Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi della stessa. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che scende a piedi.

Regola n.8 – Rispetto della segnaletica – Tutti gli sciatori devono rispettare leindicazioni della segnaletica posta sulle piste di discesa.

Regola n.9 – Comportamento in caso di incidente – In caso di incidente ogni sciatore a l’obbligo di prestare aiuto.

Regola n.10 – Obbligo di certificare la propria identità in caso di incidente -Chiunque sia coinvolto in un incidente, ne sia responsabile o ne sia testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità.

Regola n.11 – Idoneità all’uso degli impianti di risalita – L’utente deve possedere le capacità fisiche e tecniche atte a consentirgli di servirsi degli impianti di risalita a moto continuo (seggiovie e sciovie). Oltre alle regole di prudenza più elementari, l’utente deve rispettare la norma di esercizio indicate dalla società esercente gli impianti di risalita.

REGOLE DI CONDOTTA DELLO SCIATORE CON I CHIARIMENTI

APPROVATI NEL 1973

CONGRESSO F.I.S. DI FAMAGOSTA

Regola 0: Lo sci è uno sport e come tutti gli sport comporta certi rischi e certe responsabilità di carattere civile e penale. Le regole F.I.S. debbono essere considerate come la sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente. Esse enunciano le principali modalità di comportamento, proprie della pratica dello sci, la cui osservanza è essenziale per la circolazione degli sciatori. Tutti gli sciatori sono tenuti a conoscere le regole della circolazione in sci ed a osservarle. La loro inosservanza pone lo sciatore in una condizione di difetto dalla quale può derivare responsabilità in caso di incidente.

Regola 1: RISPETTO PER GLI ALTRI – Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o da provocare danno. Le regole F.I.S. riguardano tutti gli sciatori. Anche i partecipanti alle gare, soggetti ai regolamenti nazionali ed internazionali delle gare di sci, debbono osservarle. L’integrità della persona resta al disopra e al di là di ogni risultato sportivo. Le regole F.I.S. riguardano anche gli allievi delle scuole di sci. I maestri di sci debbono osservarle, insegnarle e farle osservare ai loro allievi.

Regola 2: PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali del tempo. Gli sciatori debbono conformare il comportamento e la velocità al tipo della pista. E’ normale che uno sciatore proceda veloce su una pista ripida (generalmente frequentata da buoni sciatori). E’ normale che uno sciatore proceda lentamente su una pista facile (abitualmente frequentata da principianti). Il dovere di prudenza e l’osservanza delle regole di condotta divengono tanto più categorici per lo sciatore che cerca intralcio alla circolazione procedendo lento su una pista veloce e veloce su una pista lenta. Tutti gli sciatori, sia provetti che principianti, debbono procedere lentamente nelle zone affollate e specialmente al termine delle piste e in prossimità della partenza degli di risalita. Lo sciatore deve potersi fermare, girare o compiere evoluzioni nei limiti della sua visibilità.

Regola 3: SCELTA DELLA DIREZIONE. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

a) La “priorità” dello sciatore a valle va intesa anche a favore per lo sciatore che precede, relativamente alle evoluzioni normalmente prevedibili.

b) Il compiere evoluzioni è tipico dello sport dello sci e pertanto ciascuno puòprocedere a proprio piacimento, ma sempre nel rispetto delle regole della circolazione, tenendo conto delle sue capacità personali e della situazione ambientale (tipo della pista, qualità della neve visibilità, affollamento ecc.).

c) La F.I.S. è per principio, contraria ad una regolamentazione impositiva delle manovre dirette ad evitare un ostacolo o ad eseguire il sorpasso (a destra, a sinistra, a monte, a valle). Ciascuno deve decidere da sé quale sia la manovra da compiere in relazione alla situazione del momento.

d) Lo sciatore di media prudenza e diligenza deve prestare attenzione a ciò che entra normalmente nel campo della sua visibilità in rapporto alle proprie evoluzioni avanti, ai lati e in basso.

e) L’evoluzione normalmente prevedibile è quella definita nella presente regola ed in particolare nel paragrafo b).

Regola 4: SORPASSO. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato. Il comportamento cui è tenuto lo sciatore che sorpassa deve essere mantenuto fino a sorpasso completamente ultimato e deve essere tale che lo sciatore non debba trovarsi in difficoltà a causa dello sciatore che lo sorpassa. La regola relativa al sorpasso si applica anche al sorpasso dello sciatore fermo.

Regola 5: ATTRAVERSAMENTO INCROCIO. Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa un terreno un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta. Qualsiasi manovra divergente dal normale andamento della circolazione sulla pista può essere pericolosa e richiede particolare prudenza. Specialmente:

– l’immissione in pista;

– l’attraversamento della pista di un campo scuola;

– la partenza dopo l’arresto;

– le manovre inconsuete, acrobazie ed esibizionismo particolari, ecc.;

Regola 6: SOSTA. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile. Il trattenersi in sosta su una pista di discesa crea una situazione di intralcio alla circolazione. La sosta deve essere effettuata ai bordi della pista. Essa deve essere considerata, sul piano giuridico, come fatto imprevedibile se effettuata in luoghi pericolosi: (passaggi stretti, passaggi con visuale coperta) laddove le stesse manovre dello sciatore che discende divengono per sé fonte di rischio e di pericolo.

Regola 7: SALITA. Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità. La salita è una manovra che causa intralcio su una pista di discesa. Essa deve effettuarsi ai bordi della pista, a meno che colui che sale si assicuri continuamente che la sua manovra è senza pericolo per coloro che discendono.

Regola 8: RISPETTO DELLA SEGNALETICA. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste. I segnali di apertura, di chiusura e di pericolo delle piste sono obbligatori e debbono essere rispettati. I segnali di palinatura delle piste in nero, rosso, blu, verde sono solamente indicativi delle difficoltà che lo sciatore troverà discendendo. Spetta a ciascun sciatore la scelta della stia pista. Lo sciatore lento che affronta una pista veloce deve raddoppiare le proprie cautele per essere sempre in grado di rispettare integralmente “le regole di condotta”. Altrettanto deve fare chi procede veloce su una pista lenta (manovra quest’ultima ritenuta d’intralcio).

Regola 9: IN CASO DI INCIDENTE. Chiunque deve presentarsi per il soccorso in caso di incidente. La F.I.S. auspica che “la fuga” negli incidenti di sci sia penalmente perseguita anche in tutti i Paesi che non prevedano ancora tale reato, analogamente al reato di fuga sanzionato dal codice della strada.

Regola 10: IDENTIFICAZIONE. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità. La relazione dei testimoni è di grande importanza per l’approntamento della documentazione relativa ad incidenti. E’ questo un dovere morale di persona cosciente dei propri doveri, che ciascuno deve adempiere. Il rapporto degli enti di soccorso, dei sanitari e dell’Autorità di polizia offrono un rilevante apporto alla giustizia per l’accertamento di eventuali responsabilità.

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI SCI – COMITATO GIURIDICO E DI SICUREZZA F.I.S. REGOLE DI CONDOTTA DEL FONDISTA

Molveno, 5 settembre 1976

Lo sci di fondo, come tutti gli sport, comporta certi rischi e certe responsabilità di carattere civile e penale.

I – RISPETTO PER GLI ALTRI: Ogni fondista deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

II- RISPETTO DELLA SEGNALETICA: Il fondista deve rispettare la segnaletica. La pista deve essere percorsa nella direzione indicata.

III – SCELTA DELLA CORSIA: Se la pista è a più corsie ognuno può impegnare quella che preferisce.

IV – SORPASSO: Il sorpasso può essere effettuato sia a destra che a sinistra, su una corsia libera, oppure fuori corsia, ma in ogni caso senza causare una situazione di pericolo per gli altri. Il fondista che precede non è obbligato a dare strada.

V – INCROCIO: Incrociandosi su una pista a doppio senso di marcia ciascuno deve tenersi a destra. Nelle discese a un solo binario chi sale deve lasciare la pista a chi scende.

VI – BASTONI: Durante gli incroci e i sorpassi sia lo sciatore che sorpassa che lo sciatore sorpassato debbono ravvicinare i bastoni al corpo.

VII – PADRONANZA DELLA VELOCITA’ E DEL COMPORTAMENTO: Ogni sciatore, specialmente in discesa, deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, alle condizioni generali del terreno, del tempo, alla visibilità e all’affollamento della pista. Ciascuno deve mantenere una distanza adeguata dallo sciatore che lo precede. In caso estremo può rendersi necessario far ricorso alla “caduta di emergenza” per evitare una collisione.

VIII – SOSTA: La sosta deve essere effettuata al di fuori del binario. Chi cade deve togliersi dal binario il più rapidamente possibile.

IX – IN CASO DI INCIDENTE: Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

X – IDENTIFICAZIONE: IDENTIFICAZIONE: Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.


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